Peso netto sgocciolato

Il “peso netto sgocciolato” è un’espressione che trova ampio impiego nell’ambito della produzione/commercio di prodotti alimentari. Il termine viene definito nell’onnipresente normativa sull’etichettatura e informazioni dei prodotti alimentari.
Se un prodotto alimentare solido è contenuto in un liquido di governo, deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato dell’alimento. In caso di prodotti alimentari glassati, il peso netto del prodotto alimentare indicato non comprende la glassa.
Valgono come liquidi di governo i prodotti, eventualmente in miscele e anche congelati o surgelati, che hanno soltanto un ruolo secondario rispetto al contenuto principale della preparazione interessata e non risultano quindi determinanti per l’acquisto: Acqua, soluzioni saline acquose, salamoia, correttori di acidità in soluzioni acquose; aceto, soluzioni zuccherine acquose, soluzioni acquose di altri tipi edulcoranti o dolcificanti, succhi di frutta o di verdure per frutta e verdura. (Regolamento UE 1169/2011 allegato IX comma 5)
I liquidi di governo servono tra l’altro per dare sapore, conservare e/o impedire che il prodotto alimentare si secchi.
Sia il contenuto totale del prodotto (peso netto) sia il peso netto sgocciolato devono essere indicati in un campo visibile (ai sensi della legislazione in materia di prodotti alimentari) e con termini di uso comune.
Gli oli alimentari non valgono come liquidi di governo, vale a die che nel caso in cui un prodotto sia conservato in olio, il peso dell’olio è parte del peso totale del prodotto. Nonostante tale dichiarazione, per alcuni prodotti alimentari viene indicato su base volontaria in aggiunta al peso totale anche il peso sgocciolato. Nello specifico questo è il caso soprattutto delle conserve di “tonno in olio”.
Il peso sgocciolato deve essere osservato in particolare nell’ambito del commercio all’ingrosso/al dettaglio, in quanto il prezzo base per i prodotti in cui è obbligatoria l’indicazione del peso fa riferimento proprio a quest’ultimo e non al peso netto. (Regolamento tedesco per l’indicazione del prezzo PAngV art. 2 comma 3)